Trattato sui
Princìpi che governano le attività degli Stati
nell'esplorazione
ed
uso dello spazio esterno, inclusi la Luna e gli
altri corpi celesti
Traduzione
in italiano di Bruno Moretti Turri IK2WQA
(SETI ITALIA Cocconi)
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27 gennaio 1967
GLI STATI PARTECIPANTI A QUESTO TRATTATO,
ISPIRATI dalle grandi prospettive che si aprono davanti
all'umanità come risultato dell'entrata dell'uomo nello
spazio esterno,
RICONOSCENDO l'interesse comune di tutta l'umanità nel
progresso dell'esplorazione ed uso dello spazio esterno per scopi
pacifici,
CREDENDO che l'esplorazione e l'uso dello spazio esterno dovrebbero
essere continuati per il beneficio di tutti i popoli indipendentemente
dal loro grado di sviluppo economico o scientifico,
DESIDERANDO contribuire alla larga cooperazione internazionale negli
aspetti scientifici così come negli aspetti legali
dell'esplorazione ed uso dello spazio esterno per scopi
pacifici,
CREDENDO che tale cooperazione contribuirà allo sviluppo
della comprensione reciproca ed a corroborare le relazioni amichevoli
tra Stati e popoli,
RICHIAMANDO la risoluzione 1962 (XVIII), intitolata "Dichiarazione dei
Principi legali che governano le attività degli Stati
nell'esplorazione ed uso dello spazio esterno" ("Declaration of Legal
Principles Governing the Activities of States in the Exploration and
Use of Outer Space"), che fu adottata all'unanimità
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 13 dicembre 1963,
RICHIAMANDO la risoluzione 1884 (XVIII), che fa appello agli Stati per
astenersi dal mettere in orbita attorno alla Terra oggetti che portano
armi nucleari o ogni altro genere di armi di distruzione di
massa o dall'installare tali armi su corpi celesti che fu adottata
all'unanimità dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
del 17 ottobre 1963,
PRENDENDO atto della risoluzione 110 (II) dell'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite del 3 novembre 1947, che condannò la
propaganda disegnata per provocare o incoraggiare ogni minaccia alla
pace, rottura della pace o atto di aggressione e considerando che la
summenzionata risoluzione è applicabile allo spazio
esterno,
CONVINTI che un Trattato sui Princìpi che governano le
attività degli Stati nell'esplorazione ed uso dello spazio
esterno, inclusi la Luna e gli altri corpi celesti favorirà
gli Scopi e i Principi della Carta delle Nazioni Unite,
SI SONO TROVATI D'ACCORDO SUI SEGUENTI:
Articolo I
L'esplorazione ed uso dello spazio esterno, inclusi la Luna e gli altri
corpi celesti saranno eseguiti per il beneficio e negli interessi di
tutti i Paesi, indipendentemente dal loro grado di sviluppo economico o
scientifico e sarà la provincia di tutta
l'umanità.
Lo spazio esterno, inclusi la Luna e gli altri corpi celesti,
sarà libero all'esplorazione ed uso di tutti gli Stati senza
discriminazione di alcun genere, su una base di uguaglianza ed in
accordo con la legge internazionale, e ci sarà
libero accesso a tutte le aree dei corpi celesti.
Ci sarà libertà di investigazione scientifica
nello spazio esterno, inclusi la Luna e gli altri corpi celesti e gli
Stati faciliteranno ed incoraggeranno la cooperazione internazionale in
tale investigazione.
Articolo II
Lo spazio esterno, inclusi la Luna e gli altri corpi celesti, non
è soggetto all'appropriazione nazionale o a richiesta di
sovranità, da strumenti d'uso od occupazione, o da alcun
altro strumento.
Articolo III
Gli Stati Partecipanti al Trattato continueranno le attività
nell'esplorazione ed uso dello spazio esterno, inclusi la Luna e gli
altri corpi celesti, in accordo con la legge internazionale, inclusa la
Carta delle Nazioni Unite nell'interesse del mantenimento della pace
internazionale e la sicurezza e promuovendo la cooperazione e la
comprensione internazionale.
Articolo IV
Gli Stati Partecipanti al Trattato intendono non mettere in orbita
attorno alla Terra alcun oggetto portante armi nucleari o alcun altro
genere di arma di distruzione di massa, installare tali armi sui corpi
celesti, o collocare tali armi nello spazio esterno in ogni altra
maniera.
La Luna e gli altri corpi celesti saranno usati esclusivamente da tutti
gli Stati Partecipanti al Trattato per scopi pacifici. Lo stabilimento
di basi militari, installazioni e fortificazioni, il collaudo di ogni
tipo di arma e la condotta di manovre militari su corpi celesti
sarà impedito. L'uso di personale militare per ricerca
scientifica o per ogni altro scopo pacifico non sarà
proibito. L'uso di ogni attrezzatura o equipaggiamento necessario per
l'esplorazione pacifica della Luna e degli altri corpi celesti non
sarà proibito.
Articolo V
Nel continuare le attività nello spazio esterno e sui corpi
celesti, gli astronauti di uno Stato Partecipante renderanno ogni
possibile assistenza agli astronauti di altri Stati
Partecipanti.
Articolo VI
Gli Stati Partecipanti al Trattato avranno la responsabilità
internazionale per le attività nazionali nello spazio
esterno, inclusi la Luna e gli altri corpi celesti, se tali
attività sono condotte da agenzie governative o da
entità non-governative, e per assicurare che le
attività nazionali sono eseguite in
conformità coi provvedimenti adottati nel presente
Trattato. Le attività di entità non-governative
nello spazio esterno, inclusi la Luna e gli altri corpi celesti,
richiederanno l'autorizzazione e la supervisione continua
dell'appropriato Stato Partecipante al Trattato. Quando le
attività sono condotte nello spazio esterno,
inclusi la Luna e gli altri corpi celesti, da un'organizzazione
internazionale, la responsabilità per la
conformità con questo Trattato sarà condivisa sia
dall'organizzazione internazionale che dagli Stati Partecipanti al
Trattato presenti in tale organizzazione.
Articolo VII
Ogni Stato Partecipante al Trattato che lancia o procura il lancio di
un oggetto nello spazio esterno, inclusi la Luna e gli altri corpi
celesti, ed ogni Stato Partecipante dal cui territorio o installazione
un oggetto è lanciato, è internazionalmente
responsabile per ogni danno ad un altro Stato Partecipante al Trattato
o alle sue persone fisiche o giuridiche da tale oggetto o dai sui
componenti sulla Terra, nello spazio aereo o nello spazio
esterno, inclusi la Luna e gli altri corpi celesti.
Articolo VIII
Uno Stato Partecipante al Trattato che registra che ha lanciato un
oggetto nello spazio esterno avrà la giurisdizione e il
controllo di tale oggetto e sul suo personale, mentre è
nello spazio esterno o su un corpo celeste. La proprietà di
oggetti lanciati nello spazio esterno, inclusi oggetti sbarcati o
costruiti su un corpo celeste, e delle loro parti componenti, non
è messa in discussione dalla loro presenza nello spazio
esterno o su un corpo celeste o dal loro ritorno sulla Terra. Tali
oggetti o parti componenti trovate oltre i confini dello Stato
Partecipante al Trattato e riportati sulla registrazione
sarà restituito a quello Stato Partecipante che
può, su richiesta, fornire dati identificativi prima della
loro restituzione.
Articolo IX
Nell'esplorazione ed uso dello spazio esterno, inclusi la Luna e gli
altri corpi celesti, gli Stati Partecipanti al Trattato saranno guidati
dal principio di cooperazione ed assistenza reciproca e condurranno
tutte le loro attività nello spazio esterno, inclusi la Luna
e gli altri corpi celesti, con il riguardo dovuto agli interessi
corrispondenti di tutti gli altri Stati Partecipanti al Trattato. Gli
Stati Partecipanti al Trattato intraprenderanno studi sullo spazio
esterno, inclusi la Luna e gli altri corpi celesti, e condurranno
l'esplorazione di essi così da evitare la loro dannosa
contaminazione ed anche cambi avversi nell'ambiente della Terra
risultanti dall'introduzione di materia extraterrestre e, dove
necessario, adotteranno misure adatte per questo scopo. Se uno Stato
Partecipante al Trattato ha ragione di credere che
un'attività o esperimento da esso progettato o suo nazionale
nello spazio esterno, inclusi la Luna e gli altri corpi celesti,
provocherebbe interferenza potenzialmente dannosa con
attività di altri Stati Partecipanti nell'esplorazione
pacifica ed uso dello spazio esterno, inclusi la Luna e gli altri corpi
celesti, intraprenderà le consultazioni internazionali
adatte prima di procedere con tale attività o esperimento.
Uno Stato Partecipante al Trattato che ha ragione di credere che
un'attività o esperimento progettato da un'altro Stato
Partecipante nello spazio esterno, inclusi la Luna e gli altri corpi
celesti, provocherebbe interferenza potenzialmente dannosa con
attività nell'esplorazione pacifica ed uso dello spazio
esterno, inclusi la Luna e gli altri corpi celesti, può
richiedere consultazioni riguardo all'attività o
esperimento.
Articolo X
Per promuovere la cooperazione internazionale nell'esplorazione ed uso
dello spazio esterno, inclusi la Luna e gli altri corpi celesti, in
conformità con gli scopi di questo Trattato, gli Stati
Partecipanti al Trattato considereranno su una base di uguaglianza ogni
richiesta da altri Stati Partecipanti al Trattato per avere
un'opportunità di osservare il volo nello spazio degli
oggetti lanciati da quegli Stati. La natura di tale
opportunità per l'osservazione e le condizioni sotto la
quale potrebbe essere permessa sarà determinata da accordi
tra gli Stati.
Articolo XI
Per promuovere la cooperazione internazionale nell'esplorazione
pacifica ed uso dello spazio esterno gli Stati Partecipanti al Trattato
che conducono le attività nello spazio esterno, inclusi la
Luna e gli altri corpi celesti, sono concordi nell'informare il
Segretario Generale delle Nazioni Unite così come il
pubblico e la comunità scientifica internazionale, alla
più grande estensione fattibile e praticabile, della natura,
condotta, ubicazioni e risultati di tali attività. Nel
ricevere le dette informazioni, il Segretario Generale delle Nazioni
Unito dovrebbe essere preparato a divulgarle immediatamente ed
efficacemente.
Articolo XII
Tutte la stazioni, installazioni, attrezzature e veicoli spaziali sulla
Luna e gli altri corpi celesti saranno aperti a rappresentanti di altri
Stati Partecipanti al Trattato su una base di reciprocità.
Tali rappresentanti daranno avviso in anticipo ragionevole di una
visita progettata, per consultazioni adatte sui contenuti e sulle
massime precauzioni che possono essere prese per assicurare la
sicurezza ed evitare interferenze con operazioni normali nella
installazione che deve essere visitata.
Articolo XIII
I provvedimenti di questo Trattato si applicano alle
attività di Stati Partecipanti al Trattato nell'esplorazione
ed uso dello spazio esterno, inclusi la Luna e gli altri corpi celesti,
sia se tali attività sono condotte da un solo Stato
Partecipante al Trattato sia congiuntamente con altri Stati, incluso i
casi dove sono condotti all'interno della struttura di organizzazioni
internazionali e intergovernative.
Ogni domanda pratica che sorge in connessione con attività
condotte da organizzazioni internazionali e intergovernative
nell'esplorazione ed uso dello spazio esterno, inclusi la luna e gli
altri corpi celesti, sarà risolta dagli Stati Partecipanti
al Trattato con l'organizzazione internazionale adatta o con uno o
più Stati membri di quell'organizzazione internazionale che
è Partecipante a questo Trattato.
Articolo XIV
1. questo Trattato sarà aperto a tutti gli Stati
per la firma. Ogni Stato che non firma questo Trattato prima della sua
entrata in vigore, in accordo con il paragrafo 3 di questo Articolo
può accedere ad esso in ogni tempo.
2. questo Trattato sarà soggetto a ratificazione dagli Stati
firmatari. Strumenti di ratificazione e strumenti di accesso saranno
depositati ai Governi del Regno Unito della Gran Bretagna e
dell'Irlanda Settentrionale, dell'Unione delle Repubbliche Socialiste
Sovietiche e degli Stati Uniti d'America, che sono designati col
presente Governi Depositari.
3. questo Trattato entrerà in vigore al deposito degli
strumenti di ratificazione da cinque Governi incluso i Governi
designati come Governi Depositari da questo Trattato.
4. per Stati i cui strumenti di ratificazione o accesso sono depositati
susseguentemente all'entrata in vigore di questo Trattato,
entrerà in vigore alla data del deposito dei loro strumenti
di ratificazione o accesso.
5. i Governi Depositari informeranno prontamente ogni firmatario ed
accettando Stati alla data di ogni firma, la data di deposito di ogni
strumento di ratificazione e di accesso a questo Trattato, la data
della sua entrata in vigore e altri avvisi.
6. questo Trattato sarà registrato dai Governi Depositari
conseguentemente all'Articolo 102 della Carta delle Nazioni
Unite.
Articolo XV
Ogni Stato Partecipante al Trattato può proporre emendamenti
a questo Trattato. Gli emendamenti entreranno in vigore per ogni Stato
Partecipante al Trattato che accetta gli emendamenti sulla loro
accettazione da una maggioranza degli Stati Partecipanti al Trattato e
da allora in poi per ogni rimanente Stato Partecipante al Trattato alla
data della sua accettazione.
Articolo XVI
Ogni Stato Partecipante al Trattato può dare avviso del suo
ritiro dal Trattato un anno dopo la sua entrata in vigore con
notificazione scritta ai Governi Depositari. Tale ritiro
avrà effetto un anno dalla data di ricevuta di questa
notificazione.
Articolo XVII
Questo Trattato del quale i testi cinesi, inglesi, francesi, russi e
spagnoli sono ugualmente autentici, sarà depositato
nell'archivio dei Governi Depositari. Copie debitamente certificate di
questo Trattato saranno emesse dai Governi Depositari ai Governi
firmatari ed accessibili agli Stati.
Treaty
on Principles Governing the Activities of States
in
the Exploration and Use of Outer Space, Including
the Moon and Other Celestial Bodies
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